Statuto
Articolo 1
I.R.I.P.A – SICILIA è inteso come Istituto Regionale per l’Imprenditoria e le Politiche Attive (del lavoro) in Sicilia, ha sede legale a Palermo – via Monti Iblei n. 55 – ed è stato promosso, nel 1987, dalla Federazione Regionale Coldiretti Sicilia, allo scopo di inglobare i Comitati (provinciali e regionale) dell’INIPA che operavano nell’Isola fin dal 1953. Al fine di semplificare la denominazione, l’Istituto potrà essere anche identificato con IRIPA SICILIA o IRIPA Sicilia; esso è retto dal presente Statuto, ha natura associativa e non ha fini di lucro.
Come da Atto Costitutivo, la durata dell’Associazione è fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.
Articolo 2
IRIPA SICILIA ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell’imprenditoria siciliana e, nel contempo, promuovere le attività che favoriscono l’occupazione, intervenendo sia sull’impresa, nel consentire l’accesso ai programmi di sviluppo aziendale, sia sui lavoratori, permettendo loro l’acquisizione di conoscenze, tecniche e metodologie favorevoli all’evoluzione del lavoro stesso. IRIPA SICILIA svolge attività di istruzione, formazione professionale, aggiornamento ed orientamento in tutti i settori produttivi, promuove stage aziendali, tirocini formativi ed apprendistato e, nell’ambito sanitario, realizza attività formative qualificanti e di formazione continua e permanente.
IRIPA SICILIA, a favore delle aziende, interviene con le consulenze tecniche e con l’orientamento allo sviluppo, avvalendosi di specifiche professionalità. Per le medesime aziende propone progetti di sviluppo, di innovazione, di riordino e di pianificazione produttiva.
IRIPA SICILIA, al fine di permettere l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, e favorire, altresì, le politiche attive, si avvale di proprie agenzie (ApL), dislocate su tutto il territorio siciliano. Al fine sopra precisato, l’Istituto progetta, gestisce e coordina iniziative dirette alla formazione e all’aggiornamento tecnico, culturale e professionale, all’orientamento formativo e/o lavorativo volto alla collocazione e ricollocazione di lavoratori, autonomi, occupati, disoccupati, inoccupati e neet. IRIPA SICILIA, per soddisfare le nuove esigenze di sviluppo culturale e professionale, promuove, altresì, corsi e scuole di giornalismo, di grafica e di multimedialità e propone attività formative per l’assolvimento dell’obbligo all’Istruzione e alla formazione.
L’Istituto si avvale di collaborazioni e di convenzioni con le Istituzioni pubbliche, con le Imprese private e le loro Associazioni, con i Professionisti e con gli Ordini e Collegi professionali, con le Scuole e le Università pubbliche e private, anche attraverso l’istituzione diretta di corsi di preparazione scolastica ed universitaria, di stage e di campus scientifici.
Nell’ambito della ricerca scientifica, IRIPA SICILIA propone, anche attraverso collaborazioni con
altre istituzioni pubbliche e private, studi specifici e sperimentazioni.
IRIPA SICILIA, nel contribuire allo sviluppo della cultura generale, si prefigge anche lo scopo di rapportarsi con i Paesi del Bacino del Mediterraneo e con i Paesi Comunitari ed Extracomunitari per scambi culturali e professionali, attivando collaborazioni funzionali allo sviluppo reciproco dei popoli.
IRIPA SICILIA intende quindi:
- elaborare dati su elementi che possano comunque interessare l’orientamento, la formazione generale, l’assistenza contabile, l’assistenza tecnica e professionale degli operatori dei vari settori e comparti produttivi;
- redigere programmi, pubblicazioni specialistiche e raccolte a carattere divulgativo;
- promuovere la cultura generale e la sperimentazione didattica.
L’Istituto si propone di perseguire i fini sopra descritti in armonia con gli indirizzi ed i programmi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione Siciliana o di altre Regioni in cui potrà trovarsi ad operare e degli Enti locali.
Prefiggendosi sempre i fini sopra riportati, IRIPA SICILIA può costituire o partecipare alla costituzione di Società commerciali di diritto privato.
Tutte le attività di cui sopra sono svolte nell’ambito della natura dell’ente: Associazione senza scopo di lucro.
Articolo 3
IRIPA SICILIA ha autonomia organizzativa, gestionale ed amministrativa e deriva storicamente dalla trasformazione dei già Comitati Provinciali e Regionale dell’I.N.I.P.A. operanti in Sicilia. IRIPA SICILIA, sin dalla costituzione, ispira la propria azione alla storia e ai principi della scuola cristiano-sociale.
IRIPA SICILIA può associarsi ad enti ed organismi con finalità attinenti agli scopi sociali dell’Istituto.
Articolo 4
Possono essere ammessi a soci coloro i quali, facendone istanza, intendono trasferire all’Istituto comprovate esperienze organizzative, formative e di orientamento, nonché di consulenza tecnica alle imprese. Possono associarsi imprenditori singoli o associati se in possesso di documentata esperienza organizzativa. Possono associarsi, altresì, Organismi come Istituti bancari e assicurativi, Enti Pubblici Locali o Enti Privati e Cooperative che abbiano nel loro Statuto finalità di formazione, di orientamento e/o di organizzazione aziendale. Gli Organismi che intendono aderire devono presentare domanda correlata di copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e delle relative deliberazioni degli Organi Statutari. sulle domande di adesione decide con giudizio insindacabile il Consiglio Direttivo dell’Istituto, che determina anche l’ammontare del contributo annuo a carico dell’associato ammesso.
Tale contributo annuo decorrerà dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
- per decadenza, accertata dal Consiglio Direttivo, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto a norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
per mancato pagamento del contributo sociale annuo, che dovrà essere versato entro il 28 febbraio dell’anno successivo. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Articolo 5
Possono essere anche ammessi soci sostenitori, versando al momento della presentazione della domanda di ammissione una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio sostenitore è riservata a quei soggetti, persone giuridiche e fisiche, interessati all’ottenimento da parte dell’Associazione di servizi informativi ed operativi, meglio specificati nell’apposito Regolamento, prodotto ed approvato dal Consiglio Direttivo. Il socio sostenitore, potendo
partecipare all’Assemblea se invitato, non ha diritto di voto e non può rappresentare, comunque,
l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione.
La sottoscrizione ha la validità di un anno a decorrere dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta ed è automaticamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta comunicata dalle parti a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza.
La qualifica di socio sostenitore può venire meno anche per i motivi riportati nell’articolo precedente riguardante i soci ordinari.
Articolo 6
IRIPA SICILIA svolge la sua attività attraverso una sede organizzativa, talvolta corrispondente alla sede legale, e si avvale di sedi operative (o di erogazione) e di agenzie dislocate su tutto il territorio regionale. Potrà anche servirsi di sedi operative o di agenzie allocate in regioni diverse dalla Sicilia e in stati diversi dall’Italia.
Articolo 7
Al fine di favorire la funzionalità organizzativa ed amministrativa dell’Istituto, il Presidente, nell’ambito dei poteri a lui spettanti, può delegare a persona fisica, scelta anche fra i non soci, alcune sue funzioni tramite procura speciale predisposta d’intesa con il Consiglio Direttivo.
Il delegato può, se invitato, partecipare, solo con diritto di parola, alle riunioni degli organi sociali.
Articolo 8
Sono organi dell’IRIPA SICILIA:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
Il Collegio Sindacale.
Articolo 9
L’Assemblea dell’IRIPA SICILIA è costituita da tutti i soci ordinari.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’IRIPA SICILIA almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni quattro anni per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, e può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.
Può essere inoltre convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti.
Le deliberazioni in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere un segretario e due scrutatori tra i presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, all’Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’Ente, di qualunque associato o del Pubblico Ministero.
Articolo 10
Spetta all’Assemblea:
- eleggere nel suo seno il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Istituto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura;
- fissare i compensi per il Collegio Sindacale e le eventuali indennità degli Amministratori;
- approvare modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con la deliberazione di almeno tre quarti dei presenti;
- adempiere ad ogni altra attribuzione che sia demandata all’Assemblea dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
- deliberare lo scioglimento dell’IRIPA SICILIA e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti fra i soci stessi ed è presieduto dal Presidente.
I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni alle quali siano personalmente e specificatamente interessati o lo siano parenti o affini sino al terzo grado. In tali circostanze si procederà con votazione a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e sono responsabili verso l’Istituto secondo le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità il Consigliere che non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.
Articolo 12
Spetta al Consiglio Direttivo:
- eleggere, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente;
- deliberare sulle direttive e sui provvedimenti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini statutari, con tutti i più ampi poteri per la gestione straordinaria, senza eccezione alcuna, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, pertanto, ha la competenza e la facoltà di:
- deliberare sull’impiego dei capitali, sull’acquisto, la cessione e la permuta dei beni immobili, l’accettazione di eredità e donazioni;
- deliberare sulla contrazione di affidamenti, prestiti, mutui agevolati e non;
- nominare il Direttore Generale;
- deliberare l’adesione dell’Ente ad altri organismi pubblici e privati aventi analoghe finalità;
- esaminare ed approvare le domande di adesione all’IRIPA SICILIA, di cui agli artt. 4 e 5 e determinare il contributo annuale;
- adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dai regolamenti;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea tutte quelle modifiche statutarie che si rendessero necessarie.
Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, i seguenti compiti:
- deliberare sui provvedimenti per la gestione ordinaria, sull’acquisto, la cessione e la permuta di beni mobili;
- approvare regolamenti di organizzazione e amministrazione interna e periferica dei servizi;
- deliberare sulle norme relative allo stato giuridico ed economico del personale;
- assumere o licenziare il personale e deliberare eventuali provvedimenti disciplinari;
- promuovere, deliberare ed eventualmente gestire le proposte di attività ed iniziative dirette all’attuazione degli scopi sociali;
- seguire e controllare l’amministrazione dei fondi ricevuti per la realizzazione dei programmi di attività;
- deliberare in ordine all’esclusione e alla decadenza dei soci dell’Istituto.
Articolo 13
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell’I.R.I.P.A. SICILIA;
- convoca e presiede l’Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l’esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- firma gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- provvede, in conformità alle leggi e ai regolamenti, a tutto quanto è necessario per la gestione ordinaria, ivi comprese operazioni bancarie di deposito e aperture di conti fiduciari, nel rispetto degli obblighi degli Enti morali, così come consentito dalle leggi regionali e nazionali;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, per le quali tuttavia deve essere richiesta la ratifica dell’Organo dell’IRIPA SICILIA competente, in occasione della sua prima successiva riunione;
- previa delibera del Consiglio Direttivo stesso, il Presidente promuove giudizi all’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e nomina procuratori alle liti e avvocati, e qualora, se ne ravvisasse la necessità, il Presidente potrà nominare direttamente consulenti tecnici e consulenti legali, riferendo al Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione;
in caso di assenza o di impedimento è sostituito, per qualsiasi operazione consentita dal presente Statuto, dal Vice Presidente, che curerà, altresì, di sottoporla a ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.
Articolo 14
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dal precedente punto 3 dell’Art. 12 del presente Statuto; si tratta di nomina fiduciaria affidata a persona, anche non dipendente, con ruolo ritenuto rilevante nell’ambito dell’Ente; la funzione viene mantenuta anche al cambiamento degli Organi Collegiali e fino a quando un atto formale di sfiducia, per motivi di giusta causa, venga appositamente deliberato dal Consiglio Direttivo pro tempore. Decade dal ruolo quando, per motivi espressamente dichiarati, venga formalizzata, dallo stesso Direttore Generale al Consiglio Direttivo, apposita richiesta di dimissioni. Il Consiglio Direttivo, conseguentemente, dovrà deliberare l’accoglimento. In ogni caso, il Consiglio Direttivo dovrà immediatamente nominare il sostituto o il reggente temporaneo.
Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:
- sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell’Istituto e coordina il personale, avvalendosi, talvolta, dei Direttori di Sede Operativa, di Agenzie o di Funzioni;
- cura, in base alle direttive del Presidente, le esecuzioni delle deliberazioni prese dagli Organi Collegiali;
- esercita le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo;
- è il Segretario dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne firma i verbali unitamente al Presidente.
Articolo 15
Ai Sindaci spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea, relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
Compongono il Collegio Sindacale, che dura in carica quattro anni, tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti, nominati dall’Assemblea.
Non possono far parte del Collegio Sindacale persone che risultino già elette dall’Assemblea quali componenti del Consiglio Direttivo.
I Sindaci possono partecipare alle Assemblee e alle sedute del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio Sindacale possono rinunciare al loro compenso.
Articolo 16
Le entrate dell’IRIPA SICILIA sono costituite:
- dalle somme, intese come istituzionali, destinate dalla Regione Siciliana e dai suoi organi, dallo Stato e dall’Unione Europea per la gestione delle attività specifiche;
- dai contributi concessi da qualsiasi Ente erogatore per servizi prestati nell’ambito delle finalità dell’IRIPA SICILIA;
- dalle quote di associazione versate dai soci di cui all’artt. 4 e 5 del presente Statuto e dai conferimenti volontari dei soci medesimi;
- da ogni altra somma che provenga da disposizioni legislative del Governo Regionale Siciliano, delle Amministrazioni di altre Regioni Italiane o dal Governo Nazionale, oppure da atti di gestione del patrimonio sociale o che sia conferita all’Istituto con atti di liberalità o qualsiasi altro titolo;
- somme provenienti dalla vendita di servizi, nella misura prevista dalla legge per il mantenimento della natura associativa senza scopo di lucro.
Articolo 17
Il patrimonio dell’IRIPA SICILIA è costituito:
- da beni immobiliari o mobiliari e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettano all’Istituto;
- dalle somme accantonate per qualsiasi altro scopo fino a che non siano erogate.
Articolo 18
L’esercizio finanziario dell’IRIPA SICILIA si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene approvato entro, e non oltre, sei mesi dalla chiusura.
Articolo 19
L’IRIPA SICILIA entrerà in liquidazione:
- per compimento del periodo di sua durata ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, salvo proroga risultante da deliberazione dell’Assemblea in seduta straordinaria;
- per deliberazione assembleare e in base a quanto stabilito dal Codice Civile.
Il Patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a scopo di iniziative promozionali a vantaggio delle categorie bisognose o di associazioni che svolgono attività sociali no profit.
Articolo 20
Ogni e qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e l’associazione, tra l’organo amministrativo e gli organi di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri da designarsi come segue:
- n. 1 (uno) nominato dalla parte;
- n. 1 (uno) nominato dalla controparte;
- n. 1 (uno), quale presidente del collegio, nominato di comune accordo tra i primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo;
Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel termine di 90 (novanta) giorni dall’accettazione della nomina.
Articolo 21
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e del Codice Civile che disciplinano la materia.